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POLIZZE ASSICURATIVE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

LA (NUOVA) GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI PER LE AZIENDE

ACQUISTARE CASA "SULLA CARTA"

LEGGE BERSANI & BONUS FAMIGLIA

RISK MANAGEMENT

CRESCE LA VOGLIA DI D&O

SUPERBONUS 110% POLIZZA ASSEVERATORI

RISCHIO PANDEMIA

POLIZZE ASSICURATIVE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Una scommessa con l’Erario. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il Concordato preventivo biennale consistente in un accordo tra il contribuente ed il Fisco italiano che permette, per un biennio, di pagare le principali imposte non sulla base degli effettivi guadagni ma su quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate. L’adesione del contribuente è volontaria ma irrevocabile: se lo stesso saprà generare entrate superiori rispetto a quanto stimato dall’AdE non sarà soggetto ad un’ulteriore tassazione; viceversa, in caso di entrate inferiori, il contribuente sarà comunque tenuto a versare tutto quanto precedentemente concordato.

Senza dubbio, la principale difficoltà di scelta se aderire o meno consiste proprio nella capacità di previsione del contribuente poiché la stessa deve considerare molteplici fattori, compresa l’evoluzione del mercato di riferimento nei successivi due anni appunto. Il confronto con il proprio consulente fiscale è fondamentale per analizzare innanzitutto la possibilità di adesione, la propria situazione finanziaria ed ipotizzare infine le prospettive future di reddito.

Tuttavia, anche la più accurata stima può essere condizionata da “cigni neri” ovvero eventi esterni all’attività o alla professione svolta che possono influire notevolmente sulla capacità di produrre reddito da parte del contribuente, già impegnato con il Fisco, con effetti esponenziali in termini di perdite. Una parte di questi eventi eccezionali costituisce già, per legge, una causa di cessazione del concordato qualora determini redditi inferiori di almeno il 30%. Ma non tutti sanno dell’esistenza di prodotti assicurativi che possono limitare ulteriormente l’esposizione patrimoniale del contribuente ed il rischio di insolvenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

LA (NUOVA) GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO

L’approfondimento prende spunto dalla recente pubblicazione del decreto attuativo della legge Gelli-Bianco. Una norma importante che ha formalmente introdotto l’adozione dei sistemi di risk-management nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie – pubbliche e private – oltre all’adeguamento dei contenuti e dei massimali minimi delle polizze assicurative.

Per contestualizzare la norma faremo un salto indietro nel tempo, quando il rapporto tra medico e paziente era fortemente sbilanciato a favore del professionista. In seguito le cose sono cambiate: il maggior tasso di scolarizzazione, i progressi della medicina, la negazione della caducità della vita umana, i nuovi canali di informazione e le sperimentazioni sugli esseri umani durante la seconda guerra mondiale hanno determinato un progressivo spostamento del baricentro dal medico al paziente, divenuto eccessivo fino ad episodi di violenza nei confronti del personale nelle strutture.

Ma non solo. L’eccessiva litigiosità aveva determinato un progressivo abbandono delle compagnie assicurative dal mercato delle polizze di responsabilità verso terzi. Le strutture sanitarie si sono così trovate nella necessità di ampliare e strutturare specifiche competenze per la gestione dei sinistri nonché di implementare politiche preventive di riduzione del rischio. Quest’ultima politica ha determinato un ritorno – seppur timido – delle compagnie assicurative sul mercato. Si è così affermato un “sistema misto” di successo che ha visto le strutture sanitarie della Regione Lombardia quali protagoniste.

Porteremo anche alcuni dati dell’A.S.S.T. Bergamo est (Seriate/Piario) e dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Ma come si può arrivare ad un minore contenzioso? Cosa significa “sistema misto”? E quali sono le novità delle legge Gelli-Bianco? Come dovranno adeguarsi i professionisti sanitari e le strutture? Entro quando? Le novità si applicano anche alle R.S.A.?

A queste e ad altre domande forniamo risposta nel nostro approfondimento. 

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI PER LE AZIENDE

Le imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle imprese, sono tenute a stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L’approfondimento riprende il seguente indice: la vulnerabilità del territorio italiano; i dati aggiornati al 2023; le differenti tipologie del sistema assicurativo (obbligatorio, facoltativo e semiobbligatorio); la legge “finanziaria” del 30/12/2023 n. 213: quali sono le imprese interessate; entro quale termine l’impresa deve provvedere al nuovo obbligo; quali sono i beni che l’impresa deve assicurare; quali sono gli eventi da assicurare; cosa accade se un’azienda non stipula la copertura assicurativa; cosa accade se una compagnia assicurativa non concede la copertura prevista dalla legge;  la possibilità di coassicurazione diretta per gli assicuratori; il ruolo di S.A.C.E.; i contenuti minimi della polizza assicurativa; commenti ed opinioni; problematiche aperte.

ACQUISTARE CASA "SULLA CARTA"

Immaginiamo la situazione tipica di una giovane coppia che decide di andare a convivere e di rendersi indipendente acquistando casa. Ma la giovane coppia della quale parliamo non vuole acquistare un immobile già costruito. Bensì uno non ancora realizzato, divenendo pertanto “promissaria acquirente”, così si dice, di un’abitazione non ancora realizzata.

Perché parliamo proprio oggi di questo tema?

Perché, come avremo modo di apprendere dal nostro approfondimento “Acquistare casa sulla carta”,  un decreto legge del 2022 ha chiuso il cerchio di un processo di riforma legislativo durato quasi vent’anni con l’obiettivo di tutelare appunto i promissari acquirenti di immobili non ancora realizzati da eventuali insolvenze dovute a situazioni di crisi delle imprese costruttrici assicurando loro due garanzie: la prima è la garanzia dei versamenti di denaro conferiti all’impresa costruttrice nel periodo che li vede coinvolti da promissari acquirenti ad acquirenti, tutto ciò attraverso una polizza fideiussoria fatta a questo scopo; la seconda è la garanzia sull’immobile successiva all’acquisto, conosciuta con il nome di “decennale postuma” con l’obiettivo di indennizzare gli acquirenti per gravi difetti di costruzione che gli stessi dovessero riscontrare fino a dieci anni dalla data di realizzazione dell’immobile. Anche per eventuali danni a terzi che ne derivassero.

Ma perché l’iter legislativo è stato così lungo?

E poi perché si sono rese necessarie nuove norme quando il codice civile e la cosiddetta “legge 210”, nata nel 2004, avrebbero dovuto garantire già questi diritti?

Infine un ultimo quesito riguarda il futuro: davvero il cerchio può considerarsi chiuso con la norma emanata lo scorso anno?

Scopriamolo insieme grazie a questo approfondimento.

LEGGI BERSANI & BONUS FAMIGLIA

Introdotta per incentivare atteggiamenti virtuosi alla guida, la classe di merito universale è uno dei parametri volti a definire il premio rca delle polizze dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria. Nell’ambito del meccanismo tariffario “Bonus-Malus” la classe di merito, così come concepita inizialmente, era finalizzata a creare un sottogruppo di assicurati – quelli in classe prima – caratterizzati da una storicità pregressa di almeno tredici anni senza sinistri che permetteva loro di ridurre in misura consistente la spesa assicurativa in virtù del buon andamento storico. Rimaneva però il tema delle tariffe riservate a coloro che si intestavano di un nuovo veicolo in giovane età con spese davvero proibitive.

Con la legge Bersani del 2007 viene così stravolto il sistema delle classi di merito. Da quel momento il sottogruppo di assicurati in prima classe, con comprovata esperienza, si è così allargata a molti più soggetti annullando di conseguenza il senso della discriminazione tariffaria. Ma non finisce qui: dal 16 febbraio 2020 la Legge Bersani è stata estesa anche a veicoli di differente tipologia. E non solo. Per coloro che non fossero riusciti ad acquisire la miglior classe di merito familiare in fase di voltura, a determinate condizioni, la stessa può essere ripresa in fase di rinnovo annuale. Ma attenzione al “Supermalus”.

E’ chiaro quindi come oggi la classe di merito non incida più in maniera così significativa essendo ormai il 90% degli assicurati “persone fisiche” in classe prima.

Le compagnie assicurative hanno quindi dovuto identificare altri elementi per la discriminazione tariffaria, in particolare la tabella di sinistrosità pregressa che dal 2019 al 2023 sta estendendo il periodo di osservazione a dieci anni.

Ci chiediamo quindi se abbia ancora significato l’attribuzione della classe di merito a fronte delle normative progressivamente introdotte in materia.

RISK MANAGEMENT

Negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse per le tematiche inerenti la gestione del rischio.

La stessa “compliance aziendale” si sta orientando sempre di più verso svariati modelli di riferimento per identificare, valutare e gestire i rischi in modo efficace.
Anche le pmi meno strutturate sentono sempre di più la necessità di fare un salto qualitativo nella gestione dei rischi.

Pensiamo solo a quanto è accaduto sul nostro territorio negli ultimi anni dove le aziende hanno dovuto fronteggiare – oltre alla pandemia – nuovi contesti normativi, fenomeni inflazionistici, eventi connessi ai cambiamenti climatici e persino l’interruzione delle vie di comunicazione dovute a frane come accaduto ad Ardesio.
Il risk management diventa pertanto uno strumento per cercare di garantire la continuità dei processi aziendali con lo scopo che il fermo parziale o totale dell’attività non si tramuti in perdita di quote di mercato minacciando la sopravvivenza dell’impresa.

Ciò vale ancora di più in un contesto sempre più globalizzato con maggiori interdipendenze tra le imprese.

CRESCE LA VOGLIA DI D&O

Cresce il bisogno di sicurezza da parte del management delle imprese italiane, ancora di più alla luce delle nuove norme italiane sulla “class action” e sulla “crisi d’impresa“. Si profilano infatti maggiori responsabilità per gli amministratori ed i dirigenti d’impresa, già chiamati a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio per errori nello svolgimento degli incarichi. In questo approfondimento analizziamo come i grandi scandali finanziari nazionali ed internazionali abbiano spinto verso l’emanazione di nuove leggi in materia che vanno ad incidere su moltissime realtà imprenditoriali. Il focus verte sulle principali norme giuridiche di riferimento italiane arricchite di casi studio, statistiche, riferimenti alle normative estere ed indicazioni in termini di calcolo del premio da parte delle compagnie assicurative.

SUPERBONUS 110%

In questo approfondimento viene trattata la copertura assicurativa degli asseveratori con riferimento al Superbonus 110%.

Ingegneri, geometri ed architetti abilitati hanno infatti un ruolo chiave in questo ambito poiché consentono ai beneficiari l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Avere un ruolo chiave significa al contempo avere molte responsabilità ed infatti la legge obbliga il professionista al possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per perdite patrimoniali relative allo svolgimento di questa specifica attività.
Una copertura assicurativa molto complessa che richiede molta attenzione poiché
– in primo luogo – ha come oggetto principale l’importo delle possibili sanzioni inflitte dall’Agenzia delle Entrate ai committenti per eventuali dichiarazioni erronee dell’asseveratore;
-in secondo luogo, il contratto assicurativo deve rispondere ai requisiti previsti dal “Decreto rilancio”, dal “D.M. asseverazioni” e dalla “Legge di Bilancio”.
Un vero labirinto che abbiamo cercato di chiarire con questo approfondimento. Risponderemo anche alle domande poste più frequentemente dai professionisti circa l’adeguatezza del massimale, l’intestazione della polizza (in particolare per le società o gli studi associati), il periodo di retroattività e – soprattutto – della postuma, la responsabilità solidale, la complementarietà con la polizza principale e, soprattutto, alcune indicazioni circa la scelta del professionista se estendere la polizza “r.c. professionale” in corso oppure se stipulare una polizza dedicata “single project” o “a consumo”.
Oltre alle possibili problematiche inerenti il professionista per eventuali lavori in ambito familiare e con un retroscena esclusivo inerente la fase di stesura della nuova legge.

RISCHIO PANDEMIA

Il 18 marzo sarà la giornata dedicata alle vittime del Covid-19, una pandemia devastante in termini di vite umane.

Tutte le aziende sono state messe a dura prova , non solo economicamente ma anche in termini di gestione della crisi.
Quella pandemica è stata in primo luogo un’emergenza sanitaria ed infatti le strutture ospedaliere, dovendo fronteggiare il “nemico” in prima linea, hanno dovuto cambiare pelle contando sul proprio coraggio e sulla propria professionalità , talvolta pagando anche il prezzo dell’assenza di piani di crisi e di decisioni politiche che non le hanno agevolate.
Conclusosi ormai il periodo più critico in termini di vite umane, nascono nuove paure e perplessità.

In primo luogo per il personale e per le strutture sanitarie che vivono le preoccupazioni di richieste risarcitorie in un contesto critico già nel periodo antecedente la pandemia.
Inoltre si aggiunge la preoccupazione degli imprenditori e di chi altro gestisce un’ attività che, oltre a fronteggiare il contesto di emergenza iniziale, ha la necessità di tornare pienamente operativo cercando di far fronte ad una legislazione nazionale, regionale e comunale molto corposa senza avere la possibilità in molti casi di implementare tutte le prescrizioni di sicurezza richieste, ad esempio in termini di disponibilità dei DPI.
La decisione dell’ Inail di considerare il contagio come “infortunio” e non come “malattia” sta inoltre generando inevitabili ambiguità nei confronti di coloro che hanno stipulato tutele assicurative private.

Traendo spunto dal settore assicurativo, proveremo a delineare possibili risposte alle domande che ci vengono poste più frequentemente.
-Il datore di lavoro risponde dei danni da contagio?
-Il riconoscimento dell’indennizzo Inail per contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro genera la responsabilità automatica del datore di lavoro?
-Sul piano processuale, chi e come deve provare che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro?
-E poi, la classica polizza infortuni copre i casi di contagio da Covid-19?
-Quali attenzioni devono apprestare le aziende che hanno concordato con il proprio personale forme di lavoro quali “SMART WORKING” o “TELELAVORO”?
-Le coperture “FURTO” operano per negozi, bar e attività commerciali in genere rimasti incustoditi durante il periodo del lockdown?

A queste ed altre domande cercheremo di fornire riscontro con il nostro approfondimento.

L’invio del filmato avviene entro 24 ore lavorative dall’invio della scheda di iscrizione sulla casella di posta elettronica indicata nella scheda di iscrizione.

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“ALBERT” è un divisione di ricerca, sviluppo e diffusione di tematiche assicurative non finalizzata alla vendita di polizze assicurative.
Il responsabile è Piergiorgio Stocchi, agente assicurativo con sede in Rovetta, via Antonio Magri, 1/a

Per info: stocchiassicurazioni@gmail.com

PEC: 39277@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it

Telefono 0346 23700

Piergiorgio Stocchi, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), tenuto presso l’IVASS, con il numero A 000383676, data di iscrizione 16/05/2014, è soggetto insieme ai suoi dipendenti ed ai suoi collaboratori alla vigilanza IVASS e opera con polizza r.c. professionale in corso di validità.